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STATUTO NAZIONALE
(versione stampabile formato PDF)
A. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
- Art.1
E’ costituita una Associazione denominata: Società Italiana dell’Obesità (S.I.O.).
- Art.2
a. La durata della Associazione E’ fissata fino all’anno 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione
dell’Assemblea dei Soci.
b. La sede legale della Associazione è fissata in Bologna, Galleria del Toro n. 3
c. La sede amministrativa è presso il recapito del Presidente in carica.
B. OGGETTO
- Art.3
a. L’Associazione che non ha scopo di lucro, ha come oggetto la promozione di studi, ricerche ed
iniziative culturali e le loro applicazioni pratiche che riguardano l’obesità e le sue complicanze. Per il
raggiungimento dei propri scopi la Associazione può estendere anche al di fuori dell’ambito nazionale
il suo campo di azione e promuovere intese con organismi aventi analoghe finalità.
b. L’Associazione, a carattere interdisciplinare opera nei settori dell’assistenza socio-sanitaria, della
prevenzione, della istruzione e della formazione e della ricerca scientifica.
c. L’Associazione è inoltre impegnata nella promozione della eticità e della qualità nel trattamento
dell’obesità e delle sue complicanze ed è attenta a collaborare con associazioni rappresentative degli
utenti.
C. SOCI
- Art. 4
a. I soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aggregati, Soci
Corrispondenti Stranieri, Soci Onorari e Soci Sostenitori. Sono Soci Fondatori coloro che hanno
partecipato all’atto costitutivo.
b. Può diventare Socio Ordinario chiunque in possesso di laurea e ne abbia fatto domanda
accompagnata dalla presentazione di due soci Fondatori o Ordinari corredata da un curriculum vitae e
che sia stata accolta dal Consiglio Direttivo della Associazione previa valutazione di una Commissione
Soci nominata dal Consiglio Direttivo. Tale approvazione deve avvenire entro centoventi giorni dal
ricevimento della domanda. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il
termine predetto, si intende che essa sia stata respinta.
c. Può diventare Socio Aggregato chiunque ne faccia domanda specifica, accompagnata dalla
presentazione di due Onorari, Fondatori o Ordinari, che dimostri interesse alla disciplina e che sia in
possesso di laurea o di diploma universitario. I soci aggregati non hanno diritto al voto. La nomina di
socio aggregato potrà avvenire con le stesse modalità previste per il Socio Ordinario. Dopo tre anni il
Socio Aggregato potrà presentare domanda per diventare Socio Ordinario.
d. La qualità del Socio Corrispondente Estero è attribuita dal Consiglio Direttivo su motivata proposta
presentata da uno o più componenti il Consiglio Direttivo medesimo.
e. La qualità di Socio Onorario è attribuita con il voto unanime del Consiglio Direttivo, su proposta
dell’Ufficio di Presidenza a Scienziati e Personalità eminenti nel campo delle discipline attinenti. Ha
tutti i diritti del Socio Ordinario ma è esente da qualsivoglia contributo economico ad eccezione di
eventuale contribuzione volontaria.
f. La qualità di Socio Sostenitore è attribuita dal Consiglio Direttivo alle Persone fisiche, Enti Pubblici
e Privati che contribuiscono anche finanziariamente alla vita della Associazione su proposta di uno o
più componenti del Consiglio Direttivo medesimo. Non ha diritto di voto e non può essere eletto nel
Consiglio Direttivo ma può partecipare alle assemblee e alle riunioni organizzate.
g. La qualità di Socio non è trasmissibile. I Soci possono recedere dalla Associazione con le modalità e
i termini previsti dall’Art. 24, secondo comma C.C.. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione
del Socio per gravi motivi. Al recesso e alla esclusione del socio si applica la disciplina contenuta
nell’art. 24 C.C..
h. Tutti i Soci sono tenuti a versare un contributo annuo che viene proposto dal Consiglio Direttivo ed
approvato dall’Assemblea dei Soci. Il Socio moroso da due anni, che non abbia provveduto a
regolarizzare la sua posizione amministrativa, pur essendo esplicitamente stato invitato a farlo almeno
due volte, viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo dopo che la Commissione Soci ha valutato
l’espressa volontà del Socio moroso di non voler più appartenere alla Associazione stessa. La sua
eventuale riammissione non è consentita prima di 3 anni dal decadimento.
D. Patrimonio, Entrate e Gestione
- Art.5
Il patrimonio della Associazione è costituito dai contributi periodici dei Soci Fondatori, Ordinari,
Aggregati e Sostenitori, disciplinati dal presente statuto, nonché dal ricavato delle attività e delle
manifestazioni organizzate dalla Associazione, e dai proventi di eventuali attività editoriali e dai fondi
di riserva in cui dovranno essere accantonate le eventuali eccedenze di bilancio. Entreranno altresì a far
parte del patrimonio i beni mobili, immobili attraverso accettazioni di eredità, legati, donazioni, i diritti
immateriali ai sensi dell’Art. II legge 22 Aprile 1941 n. 633 sulle opere letterarie ed artistiche realizzate
nel quadro dell’attività della Associazione. Costituiscono inoltre entrate della Associazione i contributi
e i finanziamenti erogati a qualunque titolo dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da altri Enti,
Associazioni e Privati.
- Art.6
L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro i sei mesi successivi alla chiusura
il Consiglio Direttivo presenta il bilancio consuntivo, che viene reso noto mediante pubblicazione, per
esteso, da trasmettere ufficialmente ai Soci.
- Art.7
a. Sono organi fondamentali della Associazione:
1. l’Assemblea dei Soci.
2. Il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo.
4 .Il Segretario.
5. Il Tesoriere.
6. I Revisori dei Conti.
7. Ufficio di Presidenza.
b. Sono organi facoltativi nominati dal Consiglio Direttivo:
1. il Comitato Scientifico.
2. il Comitato Editoriale.
3. Il Comitato Didattico.
4. Il Comitato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
5. Le Sezioni Regionali o Interregionali che siano state istituite dal Consiglio Direttivo.
c. Questi o altri eventuali Organi dovranno attenersi a specifici regolamenti elaborati dal Consiglio
Direttivo.
d. La durata degli Organi facoltativi ha una durata pari a quella del Presidente in carica.
- Art.8
a. L’Assemblea è composta da tutti Soci in regola con il versamento della quota sociale.
b. L’Assemblea Generale ordinaria si riunisce una volta ogni 2 anni e coincide con il Congresso
Nazionale della Associazione.
c. L’Assemblea Generale ordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione e delibera a
maggioranza assoluta dei partecipanti aventi diritto al voto con la presenza di almeno un terzo dei soci
in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto in seconda
convocazione.
d. Ad ogni socio spetta un voto e non sono ammesse deleghe.
e. Il voto è segreto, quando riguarda le persone fisiche dei soci.
f. In via straordinaria l’Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo per deliberazione
propria o per richiesta motivata di almeno un terzo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso
portante l’ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima a ciascun socio, all’indirizzo
risultante sull’elenco dei soci.
g. Gli emendamenti allo Statuto devono essere proposti per iscritto dal Consiglio Direttivo o da almeno
1/5 dei Soci aventi diritto al voto, almeno due mesi prima dell’Assemblea che discuterà gli
emendamenti proposti e devono essere portati a conoscenza dei soci almeno 30 (trenta) giorni prima
della data dell’Assemblea.
h. L’Assemblea Generale straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione e delibera a
maggioranza assoluta dei partecipanti, con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto, in
prima convocazione e, qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.
i. L’Assemblea Generale provvede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti; delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; delibera sulle
modifiche al presente statuto; determina l’ammontare annuo della quota sociale ed approva il
rendiconto economico; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione
del suo patrimonio.
G. Il Consiglio Direttivo
- Art.9
a. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di componenti pari a 11 eletti a voto segreto
dall’Assemblea tra i soci fondatori e Ordinari.
b. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I suoi componenti non sono immediatamente
rieleggibili al termine del mandato. Essi sono nominati a rotazione biennale, si che ogni due anni si
procederà alla sostituzione di 5 e di 6 Consiglieri alternativamente.
c. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo quelli
rimasti in carica provvedono a sostituirli nominando, nell’ordine della graduatoria i non eletti alla
precedente nomina. I componenti così nominati durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati
i consiglieri sostituiti.
d. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti ossia la metà più uno, l’intero Consiglio
Direttivo si considera sciolto. Il Consigliere più anziano deve convocare senza indugio l’Assemblea dei
soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. I Consiglieri rimasti in carica devono nel frattempo
compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
e. Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ogni Socio potrà esprimere il proprio voto per
un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti coloro che
avranno ottenuto il maggior numero di voti.
- Art.10
Spetta al Consiglio Direttivo il compimento di ogni atto, necessario o utile al perseguimento degli scopi
della Associazione, che non sia espressamente attribuito alla competenza dell’Assemblea o degli altri
organi della Associazione medesima. In particolare, a titolo veramente esplicativo, il Consiglio
Direttivo provvede a:
1. Convocare l’Assemblea.
2. Redigere il bilancio consuntivo e preventivo.
3. Vigilare sul funzionamento della Associazione e sull’attività degli Organi.
4. Nominare nel proprio seno il Presidente e il Presidente eletto della Associazione.
5. Nominare tra i suoi componenti il Tesoriere della Associazione.
6. Nominare i componenti della Commissione Soci, dei Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico e per
Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
7. Elaborare ed approvare i regolamenti e le attività della Commissione Soci e dei Comitati Scientifico,
Editoriale, Didattico, per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei Gruppi di Studio.
- Art.11
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 4
Consiglieri con avviso contenente l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo della riunione, nonché
dell’Ordine del Giorno, inviato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
- Art.12
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 6
Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede la riunione.
H. Il Presidente
- Art.13
a. Il Presidente della Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica
due anni. In occasione del rinnovo parziale del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Art. 9, il
Consiglio medesimo nomina, scegliendo tra i nuovi eletti, il Presidente Eletto che assumerà le funzioni
di Presidente della associazione all’inizio del secondo biennio di sua permanenza nellíOrgano. Alla
cessazione dalla carica che può coincidere anche con l’uscita dal Consiglio Direttivo, il Presidente
assume quella di Past-President e rimane nel Consiglio Direttivo per il biennio successivo senza diritto
di voto. In caso di morte del Presidente, di sue dimissioni, di impedimento personale all’esercizio delle
sue funzioni, il Presidente eletto assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al
termine del secondo biennio di sua permanenza nell’Organo.
- Art.14
a. Il Presidente ha la rappresentanza legale della associazione e ha le seguenti funzioni:
Presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza
Dirige, coordina e sovrintende al funzionamento della Associazione e a tutte le operazioni relative, con
l’osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
b. Insieme al tesoriere provvede alla gestione degli affari correnti esclusi solo gli atti indicati al
precedente Art.10 secondo comma, che rimangono riservati all’esclusiva competenza del Consiglio
Direttivo.
c. Provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
d. Informa il Consiglio Direttivo dell’attività compiuta, relazionando sul proprio operato alla prima
riunione consiliare successiva.
e. Il Presidente nomina un segretario da scegliere all’interno del Consiglio Direttivo, per essere questo
coadiuvato nell’espletamento dei propri compiti.
I. L’Ufficio di Presidenza
- Art.15
L’ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Presidente Eletto, dall’ultimo dei Past-President
- dal segretario. Esso è presieduto dal Presidente della Associazione ed esercita le funzioni e i compiti
previsti nel presente statuto.
L. Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 16
a. Il collegio dei revisori dei conti si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti (questi ultimi
subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
b. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
c. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri
del Consiglio Direttivo, considerando l’alternanza di 1 e 2 ogni biennio.
d. I revisori dei conti verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri
e danno parere sui bilanci.
M. Comitati e Gruppi di Studio
- Art.17
I Comitati, Scientifico, Editoriale, Didattico e per i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono
facoltativi e hanno i seguenti compiti:
1. dare impulso, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di propria competenza sui temi
attinenti l’oggetto della associazione che sono proposte dal Consiglio Direttivo,
2. Esprimere pareri e formulare proposte sulle materie di loro competenza relazionando periodicamente
il Consiglio Direttivo sull’attività in corso,
3. Formulare il loro parere sul regolamento della propria attività elaborato ed approvato dal Consiglio
Direttivo.
- Art.18
I Membri dei Comitato Scientifico, Editoriale, Didattico e per i rapporti con la Pubblica
Amministrazione sono nominati dal Consiglio Direttivo. I Comitati, che deliberano a maggioranza dei
loro componenti, sono presieduti dal Presidente della Associazione, o dal Presidente Eletto o da un suo
delegato.
- Art.19
Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio in relazione a specifiche problematiche individuate
da Consiglio stesso, dall’ufficio di Presidenza o dai Comitati. La partecipazione ai Gruppi di Studio è
aperta a tutti gli iscritti alla associazione che ne facciano richiesta. Possono farne parte anche persone
estranee alla Associazione purchè attive nel campo scientifico. Gli elaborati dei Gruppi di Studio sono
presentati al Consiglio Direttivo che li approva anche sentito il parere dei Comitati.
N. Sezioni Regionali ed Interregionali
- Art.20
a. Le Sezioni Regionali ed Interregionali sono organi decentrati della Associazione. Esse hanno il
compito di esercitare tutte le attività, che rientrano nell’oggetto della Associazione di interesse
eminentemente locale.
b. Le Sezioni Regionali sono istituite da Consiglio Direttivo della Associazione in ogni Regione in cui
almeno 20 Soci Ordinari ne facciano richiesta.
c. Ove il numero dei Soci non fosse sufficiente, il Consiglio Direttivo potrà istituire una Sezione
Interregionale.
d. Per l’organizzazione e il funzionamento delle Sezioni Istituite si applicano, in quanto compatibili e
per quanto non sia espressamente disciplinato dagli articoli seguenti, le norme statutarie che regolano la
Associazione.
- Art.21
Per lo svolgimento della loro attività, Le Sezioni Regionali o Interregionali istituite hanno a
disposizione il 20% delle quote annuali versate entro l’anno solare dai soci afferenti alla Sezione
medesima, oltre ai fondi provenienti dai contributi, elargizione, offerte da chiunque provenienti che
siano stati da essa raccolti.
- Art.22
La sezione Regionale o Interregionale è composta dai tutti i Soci residenti nella Regione o nel territorio
interregionale cui esse fanno capo, è retta da un Consiglio Direttivo di Sezione composto da un numero
dispari di membri compreso tra 5 e 9 in proporzione al numero degli iscritti che elegge nel suo seno un
Presidente, un Presidente Eletto e un Tesoriere di Sezione. Il Consiglio, che dura in carica quattro anni
e i cui componenti non sono immediatamente rieleggibili, è nominato, a maggioranza, dai Soci aventi
diritto di voto afferenti alla Sezione. La nomina deve essere notificata al Consiglio Direttivo della
Associazione. Per il funzionamento del Consiglio Direttivo di Sezione si applicano le regole previste
per il Consiglio Direttivo della Associazione.
- Art.23
Le iniziative delle Sezioni Regionali o Interregionali, da porre in essere entro i limiti dei fondi che la
Sezione ha a disposizione, devono essere coerenti con i programmi di attività della Associazione. Dello
svolgimento di attività, di iniziative che comportino uscite, la Sezione dovrà comunque tenere una
contabilità secondo le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo della Associazione. Il Presidente
della Sezione risponde verso gli organi centrali della Associazione della correttezza della gestione delle
attività della Sezione e della loro conformità ai programmi e ai fini della Associazione.
O. Scioglimento, Liquidazione, Estinzione
- Art.24
Lo scioglimento, la liquidazione e la estinzione della Associazione oltre a quanto previsto nel presente
statuto, restano regolati dalle norme contenute nel Codice Civile e nelle disposizioni di attuazioni dello
stesso.
P Norme transitorie
- Art.25
In prima applicazione del presente Statuto il Consiglio Direttivo sarà così formato: 3 membri ex SISO,
2 membri ex UICO, 6 membri eletti ex novo dall’Assemblea della Nuova Associazione.
Il Presidente sarà votato tra i 5 membri ex SISO-UICO. Il Presidente Eletto sarà votato fra tutti i
membri, qualora appartenga ai membri ex SISO-UICO beneficerà di altri due anni di attività.
Gli appartenenti ai Consigli Direttivi SISO-UICO in scadenza di mandato, che non entrano nel
Consiglio direttivo della Nuova Associazione, non possono ricandidarsi in prima applicazione del
presente Statuto.
Q. Disposizioni Finali
- Art.26
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile.
F.to Maria Rosa Bollea
F.to Nazario Melchionda
F.to Anna Franan Notaio
Copia ad uso Fiscale su tre figli
E’ conforme al suo originale ai miei atti.
Bologna, lì 7 aprile 2000
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